MOZIONE PER L'ACQUA BENE COMUNE

Al Sindaco del Comune di  Gardone Valtrompia



MOZIONE PER L'ACQUA BENE COMUNE




Premesso che:
-          l’acqua rappresenta una fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi;
-          l’acqua costituisce un bene comune dell’umanità, universale, pubblico, quindi indisponibile all’investimento privato, che appartiene e deve essere egualmente accessibile a tutti;
-          il diritto all’acqua è un diritto inalienabile; l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì configurandosi come bene condiviso equamente da tutti; l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico;
-          l’accesso all’acqua, sia alla luce dell’attuale nuovo quadro legislativo che più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l’ambiente, rappresenta: 
-  una causa scatenante di tensione e conflitti all’interno della comunità internazionale;
- una vera emergenza democratica ed un terreno obbligato per autentici percorsi di pace, sia a livello territoriale che a livello nazionale ed internazionale.

VISTI
-          i Referendum abrogativi del 12 e 13 Giugno 2011 - che hanno disposto tanto la possibilità di affidare in house i servizi pubblici locali, quanto l’abolizione del reintegro del capitale investito dal Gestore privato nei sistemi comunali di Sistema idrico integrato (S.I.I.) - illegittimamente mai recepiti tramite Legge, stando al Parere del Consiglio di Stato, Sez. II, emesso il 19/12/2012 (Numero 00267/2013, pubblicato il 25/01/2013), il quale sostiene che “il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011”;
-          che il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta del popolo italiano, votando “Sì” ai quesiti referendari relativi alla gestione del servizio idrico con i quali si proponeva di sottrarre la gestione dell’acqua alla logica del mercato e del profitto, ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
CONSIDERATO CHE
a) l'Europa ha fornito indicazioni relativamente al servizio idrico integrato in diverse risoluzioni e direttive:
- la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2004 già affermava, al punto H paragrafo 3, che “[il Parlamento europeo] respinge i tentativi di fare disciplinare le acque e i servizi di smaltimento dei rifiuti da una direttiva settoriale del mercato unico; ritiene che non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell’approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili e di vari altri aspetti relativi all’acqua potabile; chiede tuttavia, senza arrivare alla liberalizzazione, che l’approvvigionamento idrico venga “ammodernato” secondo principi economici, standard qualitativi e ambientali e requisiti di efficienza”; e sottolineando, al paragrafo 5, che “essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
- la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 dichiara “l’acqua come un bene comune dell’umanità”; chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso all’acqua alle popolazioni più povere; insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un’impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua, a livello locale e in modo democratico”. Nella stessa si chiede inoltre alla Commissione e al Consiglio di riconoscere il ruolo fondamentale delle autorità locali nella protezione e nella gestione dell’acqua e deplora che le competenze, l’esperienza e le risorse delle collettività locali non vengano sufficientemente sfruttate dai programmi di finanziamento europeo.
- Gli stessi organi della UE hanno più volte affermato il principio che l’acqua è un “bene comune dell’umanità” e sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: “… le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l’obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private.
b) La Costituzione Italiana, all’art. 117 riconosce che la gestione dei servizi locali è di competenza delle Regioni e dei Comuni, e che pertanto gli Enti Locali debbono in autonomia scegliere le modalità di fornitura dei servizi alla persona in piena legittimità e coerenza con le vigenti Direttive Europee sui servizi pubblici locali, difendendo il principio del servizio di interesse generale e in ottemperanza a criteri di economicità, qualità e diritto all’accesso del servizio; all’art. 3 stabilisce che: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […] “.
c) Anche Papa Francesco, attraverso l’Enciclica “Laudato sì” al punto 30, ha dichiarato: “Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità.[…]”.
d) Il TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.) ha regolamentato le forme di gestione dei servizi pubblici dividendoli in due gruppi: quelli a rilevanza economica e quelli non a rilevanza economica, i primi regolamentati dall’art. 113 e che rientrano nei principi della libera concorrenza stabiliti dal diritto dell’Unione, i secondi regolamentati dall’art. 113/bis, fuori dalla specifica normativa  UE;
e) L'ONU, con Risoluzione dell'Assemblea Generale del 28 luglio 2010, GA/10967, dichiara il diritto all'acqua un diritto umano universale e fondamentale  e che tale risoluzione sottolinea ripetutamente che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, ed è fondamentale per tutti gli altri diritti umani e raccomanda agli Stati di attuare iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici;
SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE L’IMPEGNO A:
-              considerare fra i principi orientativi della propria azione il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico”;
-              confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e socialità.
-              assicurare ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona, pari ad almeno 50 litri;

Gardone Val Trompia, 21/12/2015
IL CONSIGLIERE COMUNALE


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